Lo Statuto di Resonare

Art.1- E’ costituita l’Associazione culturale "Resonare", è una libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I cap.III, Art.36 e segg. del codice civile, nonché del presente statuto.

Art.2 – L’Associazione culturale "Resonare" persegue i seguenti scopi:
  • • diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non;
  • • ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
  • • allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l’amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
  • • proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente;
  • • porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia, un sollievo al proprio disagio;
  • • stimolare la scoperta del patrimonio musicale universale anche in ambito storico e turistico.

Art.3 – L’Associazione culturale "Resonare" per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività, in particolare :
  • • attività culturali: convegni, conferenze, eventi, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, lezione-concerti, corsi di musica per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani ed adulti, incontri di musicoterapia.
  • • attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico-pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in musicoterapia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
  • • attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Art.4 – L’Associazione culturale "Resonare" è offerta a tutti coloro che interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali;
  • • soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal consiglio direttivo;
  • • soci onorari: persone enti o istituzioni che hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’associazione;
  • • soci fruitori: le persone fisiche (giuridiche, enti, fondazioni, ecc.) che intendono usufruire dei servizi associativi secondo quanto stabilito dal presente statuto.
  • Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art.5 – L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci del Consiglio direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello entro 30 giorni, al Collegio dei probiviri.

Art.6 – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio direttivo, dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 giorni al Collegio dei probiviri.

Art.7 – Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art.8 – Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
  • • beni, immobili e mobili;
  • • contributi;
  • • donazioni e lasciti;
  • • rimborsi;
  • • attività marginali di carattere commerciale produttivo;
  • • ogni altro tipo di entrate.
  • I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea che ne determina l’ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni ed i lasciti, sono accettate dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.9 – L’ anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’ Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art.10 – Gli organi dell’Associazione sono:
  • • l’Assemblea dei soci;
  • • il Consiglio direttivo;
  • • il Presidente;
  • • il Collegio dei revisori;
  • • il Collegio dei probiviri.

Art.11 – L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria, quando sia necessaria o sia richiesta dal consiglio direttivo o almeno da 1/10 degli associati. In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

Art.12 – L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
  • • elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri.
  • • approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  • • approva il regolamento interno.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione. All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13 – Il Consiglio direttivo è composto da tre membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14 – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce in media due volte all’anno ed è convocato da
  • • il Presidente;
  • • da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
  • • richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
  • • predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
  • • formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
  • • elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
  • • elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
  • • stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
  • • redigere un verbale di ogni riunione da affiggere all’albo dell’Associazione.

Art. 15 – Il Presidente dura in carica 3 anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art.16 – Il Collegio dei revisori è composto da 3 soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art.17 – Il Collegio dei probiviri è composto da 3 soci eletti in assemblea e dura in carica 3 anni. Decide insindacabilmente, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art.18 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3 comma 190 della legge 23.12.96, n.662.

Art.19 – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art.20 – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.